Sub artt. 137 e 186 L.F.
Sulla non decisorietà del rigetto sull’istanza di risoluzione del c.p.
 
Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2017, n. 15185 (Rel. Genovese)
“Il decreto con cui il Tribunale rigetta l'istanza del creditore tendente alla risoluzione del concordato fallimentare (o di quello preventivo) non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non decide in via definitiva e diretta su un diritto soggettivo del creditore, il quale, oltre a beneficiare dell'eventuale modifica o revoca del decreto, ha la possibilità di riproporre l'istanza di risoluzione, ovvero di formulare autonome domande di condanna nei confronti del fallito tornato "in bonis", del garante del concordato o dell'assuntore dello stesso.”
Precedenti citati in sentenza: Cass., S.U., 10095/1996
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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