Sub artt. 165, 167, 167, 182 e 185 L.F. 
Sulla legittimazione processuale del commissario giudiziale
Sulla legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento di credito e condanna
Sui poteri del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni
Sulla legittimazione del liquidatore giudiziale
Sulla legittimazione passiva durante l’esecuzione del concordato
 
Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2017, n. 11460 (Rel. Di Marzio)
In ordine all’esercizio delle azioni relative alle attività cedute vi è piena legittimazione del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni sia dal lato passivo – in ordine all’accertamento in via ordinaria di ogni pretesa creditoria – sia dal lato attivo, salva comunque  la facoltà di intervento, del L.G. Peraltro, qualora il creditore agisca proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva del debitore concordatario si affianca, una volta intervenuta l’omologazione e nominato il L.G., quella di quest’ultimo quale contraddittore necessario.
Precedenti conformi enunciati in sentenza: : Cass. 10250/2001; Cass. 4301/1999; Cass. 9663/1999; Cass. 4033/1995; Cass. 1142/1991
(Francesca Cavaliere – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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