Sub art. 173 L.F.
Sul compimento di atti in frode ai creditori
 
Cassazione civile, Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11540 (Rel. Terrusi)
Gli atti di frode di cui all’art. 173 L.F. vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione; situazioni, queste, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente inadeguata rappresentazione. Ai fini della revoca dell’ammissione al concordato preventivo è peraltro sufficiente che tali atti siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, non essendo invece necessaria la loro dolosa preordinazione.
Precedenti conformi enunciati in sentenza: Cass. 17191/2014; Cass. 9050/2014)
(Jacopo Rapisarda  -  IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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