Sub art. 173 L.F.
Sulla dichiarazione di fallimento a seguito di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato
 
Cassazione civile, sez. I, 03 maggio 2017, n. 10712 (Rel. Acierno)
Il subprocedimento ex art. 173 l.f. è articolato in un perimetro a due fasi: la prima, necessaria e officiosa, nel corso della quale il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti per l'adozione del provvedimento di revoca del concordato; la seconda, eventuale e ad impulso di parte, che conduce alla dichiarazione di fallimento, ricorrendone i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f.
Ne discende che, salvo che l'istanza di fallimento non preesista all'ammissione al concordato e sia conosciuta al debitore, è necessario che il decreto di convocazione ex art. 173 l.f. indichi l’ampiezza del perimetro dell'accertamento giudiziale rimesso al tribunale, in modo da far conoscere preventivamente al debitore l'oggetto della decisione che verrà assunta. In mancanza, viene meno la bifasicità del subprocedimento e quest'ultimo deve limitarsi all'esame delle sole condizioni di revoca del concordato.
Precedenti conformi enunciati in sentenza: Cass. 3324/2016
(Paolo Bortoluzzi-  IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 
 

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