Sub art. 18 L.F.
Sull’ampiezza del reclamo ex art. 18 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2017, n. 9976 (Rel. Cristiano)
“Il giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non incontra i limiti dell’art. 342 e 345 c.p.c. ma ha natura pienamente devolutiva di tutte le questioni controverse che siano state riproposte nel grado: ne consegue che quando il fallimento sia stato dichiarato a seguito di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo, la cognizione del giudice del reclamo si estende a tutti i presupposti di ammissibilità della procedura minore in contestazione, oltre all’esame delle specifiche censure. La verifica va compiuta, anche avvalendosi eventualmente dei poteri officiosi previsti dall’art. 18 co. 10 L.F. e tenendo conto anche dei fatti non allegati nel corso del procedimento svoltosi di fronte al giudice di primo grado o da quest’ultimo non rilevati, o ritenuti assorbiti.”
(Giulia Zani  -  IlCodiceDeiConcordati.it )
Precedenti conformi enunciati in sentenza: Cass. 6306/2014; Cass. 6834/2014; Cass. 129464/2016 e Cass. 1169/2017
 
 

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