Sub artt. 167 e 182 L.F.
Sulla legittimazione passiva nel giudizio di accertamento tributario
 
Cassazione civile, sez. VI, 9 maggio 2017, n. 11276 (Rel. Conti) 
“Atteso che il debitore concordatario è l'unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei crediti dopo l'omologazione del concordato, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi relativi a rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione, la notificazione di un atto fiscale diretta alla società contribuente ed eseguita nei confronti del commissario liquidatore del concordato anziché al liquidatore della società è sì viziata, ma non inesistente, perché la consegna del plico è stata fatta a persona non del tutto estranea all’ente destinatario. Ne consegue che l’impugnazione dell’atto operatane nei termini dal liquidatore legale rappresentante della società è idonea a sanare la nullità, offrendo la prova che la notificazione, pur viziata, ha raggiunto lo scopo suo proprio, di portare l’atto a conoscenza del destinatario.”
(Renato Bogoni  – IlCodiceDeiConcordati.it)
Precedenti conformi citati in sentenza: sulla prima parte della massima: Cass. 13340/2009, Cass. 18755/2014; sulla seconda parte della massima: Cass. n. 21773/2009 e Cass. 3294/1994
 

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