Sub artt. 161, 162 e 173 L.F.
Sulle condizioni di ammissibilità del concordato rispetto alla regolare tenuta della contabilità ed alla veridicità dei dati aziendali
 
Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 2017, n. 7975 (Rel. Scaldaferri)
"Nella valutazione delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo, qualunque sia la sede in cui avvenga (ammissione ex art. 162, comma 2; revoca ex art. 173, comma 3; omologazione L.F., ex art. 180, comma 3), al tribunale non è consentito il controllo sulla regolarità ed attendibilità delle scritture contabili, ma è permesso il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso, sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare, sulla base di dati reali, la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano".
(Luigi Amerigo Bottai  -  IlCodiceDeiConcordati.it)
Precedenti conformi enunciati in sentenza: Cass. 31/01/2014, n. 2130; Cass. 04/06/2014, n. 12549
 

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