Sub artt. 180 e 183 L.F.
Sulla reclamabilità del decreto di omologa
 
Cassazione civile, sez. I, 13 settembre 2016, n. 17949
“Atteso che in tema di concordato preventivo l’art. 183, co. 1, L.F. stabilisce che avverso il decreto del tribunale che pronuncia sull'omologazione può essere proposto reclamo alla corte d'appello, e che l’art. 180, co. 3, L.F.  prevede invece che detto decreto, in mancanza di opposizione dei creditori, non è soggetto a gravame, ne deriva dal combinato disposto di tali disposizioni che il reclamo alla corte d'appello può proporsi allorché l'omologazione sia respinta, ovvero sia accolta nonostante la presenza di opposizioni, mentre, se nessun creditore abbia proposto opposizione è ammissibile il ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 111, co. 7, Cost., trattandosi di decreto dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto obbligatorio per i creditori rispetto ai quali determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 15699/2011 e Cass. 1237/2013
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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