Sub art. 173 L.F.
Sul compimento di atti in frode ai creditori
Cassazione civile, sez. I, 07 dicembre 2016, n. 25165 (Rel. Genovese)
“Il comportamento del debitore concordatario che, attraverso un’esposizione dei fatti non adeguata, sia tale da alterare la percezione dei fatti da parte dei creditori, non è conforme al principio di buona fede, quantomeno soggettiva, ed integra gli estremi degli atti in frode che ai sensi dell’art. 173 L.F. determinano le revoca del concordato.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)