Sub artt. 162, 175 e 180 L.F.
Sui mezzi di impugnazione del decreto che dichiara l’inammissibilità della proposta
 
Cassazione civile, sez. un., 28 dicembre 2016, n. 27073
“Il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2 (anche eventualmente a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio; viceversa, il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi della L. Fall., art. 183, comma 1, non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, il quale è proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo. D’altra parte, il primo principio sopra enunciato, non comporta il rischio che la funzione nomofilattica del giudice di legittimità non abbia modo di esprimersi con riguardo agli istituti della inammissibilità della proposta di concordato e della revoca dell'ammissione alla procedura: essa, invero, trova comunque spazio allorché - come avviene normalmente - alle decisioni di inammissibilità o revoca consegua la sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, impugnabile, come si è visto, anche per motivi di censura relativi a quelle decisioni presupposte, con rimedi culminanti appunto nel ricorso per cassazione. Ne è compromessa la tutela giurisdizionale dei diritti del debitore proponente, garantiti in ogni caso dall'intervento di un giudice, quello di merito, che è giudice al pari di quello di legittimità; ferma rimanendo la riproponibilità della domanda di concordato non essendosi prodotto alcun giudicato contrario.”
(Principio di diritto enunciato)
 

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