Sub art. 161 L.F.
Sul Tribunale territorialmente competente
 
Cassazione civile, sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20938
“È competente per la valutazione della domanda di concordato e/o per la dichiarazione del fallimento il tribunale del luogo ove l’impresa ha la sede principale: identificabile col luogo in cui vengono decise le scelte strategiche e coincide di solito con la sede legale della stessa, salvo che non vi siano prove univoche tali da smentire questa presunzione.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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