Sub art. 173 L.F.
Sul compimento di atti in frode ai creditori
 
Cassazione penale, sez. V, 06 ottobre 2016, n. 50675 (Rel. Settembre)
“Il carattere frodatorio del piano concordatario deve essere accertato in concreto e deve consistere in una chiara e indiscutibile manipolazione della realtà aziendale, tale da falsare il giudizio dei creditori e orientarli in maniera presumibilmente diversa rispetto a quella che sarebbe conseguita alla corretta rappresentazione della situazione aziendale. La frode non può consistere in una mera diversa lettura dei dati esposti nel piano da parte dei soggetti cui è demandata la funzione di verifica, ma presuppone una rappresentazione non veritiera della realtà aziendale, attuata attraverso la volontaria pretermissione - nel piano - di cespiti rilevanti (beni strumentali, crediti, ecc.), attraverso l'indicazione di attività o l'esposizione di passività inesistenti, ovvero in presenza di qualunque altro comportamento obbiettivamente idoneo ad ingannare i creditori e che legittimerebbe la revoca del concordato, ex art. 173 L.F.” 
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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