Sub art. 173 L.F.
Sul compimento di atti in frode ai creditori
 
Cassazione penale, sez. V, 06 ottobre 2016, n. 50675 (Rel. Settembre)
“L’approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori e l'omologa del tribunale non escludono che la procedura concordataria possa essere utilizzata in frode al ceto creditorio per la realizzazione di un interesse illecito del soggetto proponente; infatti, l'art. 236 L.F. si riferisce non solo ai fatti commessi ante procedura, ma anche ai fatti commessi attraverso la procedura, indebitamente piegata a fini illeciti.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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