Sub art. 165 L.F.
Sul compenso del commissario giudiziale
 
Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2016, n. 7973 (Rel. Nappi)
“Rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, liquidare al commissario con il provvedimento finale un importo non superiore ai compensi già corrisposti a titolo di acconto, dovendo comunque il giudice - anche al momento di determinare il compenso definitivo - rispettare unicamente il vincolo derivante dalle percentuali, oscillanti tra un minimo e un massimo, previste nei relativi scaglioni per valore, riferiti sia all'attivo liquidato sia al passivo accertato all'esito della procedura.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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