Sub art. 165 L.F.
Sul compenso del commissario giudiziale
 
Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2016, n. 7973 (Rel. Nappi) 
“In tema di liquidazione del compenso del commissario giudiziale, ben può il Tribunale liquidare somme superiori rispetto a quelle accordate al liquidatore ex art. 182 L.F., posto che l'attività espletata dal primo prende avvio già dal decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 L.F. e si protrae anche dopo l'omologa del concordato, spettando infatti al commissario il compito di sorvegliarne l'adempimento ai sensi dell’art. 185 L.F., mentre il ruolo del liquidatore giudiziale è necessariamente ristretto alla sola fase esecutiva del concordato.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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