Sub art. 111 L.F.
Sui crediti privilegiati
 
Cassazione civile, ord. sez. VI, 02 novembre 2016, n. 22147
“I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al passivo fallimentare con il privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 5, sono, per un verso, che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e, per altro verso, che l'apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del predetto privilegio, non è legittimo il ricorso a parametri diversi da quelli indicati e collegati, invece, a canoni funzionali o dimensionali ovvero a comparazioni fra lavoro dei soci e capitale investito.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 12136/2014, Cass. 9186/2004, Cass. 2984/1997
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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