Sub art. 18 L.F.
Sulle parti del procedimento di  reclamo ex art. 18 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 17 novembre 2016, n. 23420 (Rel. Di Virgilio)
“Il curatore è parte necessaria del procedimento di reclamo ex art. 18 L.F., che infatti, a seguito dei d.lgs. n. 5/2006 e 169/2007, impone la notifica dello stesso «al curatore e alle altre parti» a riprova della diversa configurazione oggi assunta da tale mezzo di impugnazione costituente, non più l'atto introduttivo di un giudizio  di primo grado, bensì un gravame introduttivo di un procedimento di secondo grado in cui le parti non possono essere altre che quelle che hanno partecipato al giudizio conclusosi con la menzionata sentenza, da ciò conseguendo che il curatore fallimentare è legittimato ad impugnare (in cassazione) la sentenza di revoca del fallimento del debitore anche se quest'ultimo, per effetto di tale pronuncia, sia stato ammesso all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (con conseguente sostituzione del commissario giudiziale al curatore per la tutela degli interessi dei creditori), atteso che oggetto di detta impugnazione è la legittimità della revoca.” 
Precedenti citati in sentenza: Cass. 6649/2013. V.  sulla legittimazione del curatore anche nel caso di intervenuta chiusura del fallimento: Cass. 4632/2009 e Cass. 4707/2011.
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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