Sub art. 186 L.F. 
Sull’annullamento del concordato preventivo
 
Cassazione civile, sez. I, 14 settembre 2016, n. 18090 (Rel. Di Virgilio)
“L'annullamento del concordato preventivo omologato è un rimedio concesso ai creditori nei casi in cui la rappresentazione dell'effettiva situazione patrimoniale della società proponente, in base alla quale il concordato è stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale, sia risultata falsata per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell'omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero della sottrazione o della dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo, o comunque -  sussistendo in caso di annullamento l’eadem ratio di cui all’art. 173 L.F. - di altri atti di frode idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e sulla convenienza del concordato proposto.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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