Sub art. 182 L.F.
Sulla legittimazione del liquidatore giudiziale
Cassazione civile, sez. II, 27 ottobre 2016, n. 21760 (Rel. Grasso)
“Nell’ipotesi di un’azione di condanna idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e riparto del ricavato in sede concordataria, l’assunto che il liquidatore giudiziale sia contraddittore necessario non contrasta con il principio secondo cui nel concordato preventivo con cessione dei beni, il debitore conserva il diritto ad esercitare in proprio le azioni e resistervi nei confronti dei terzi a tutela del suo patrimonio.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 11520/2010; Cass. 17748/2009
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)