Sub art. 167 L.F.
Sui poteri del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni
 
Cassazione civile, sez. lav., 05 ottobre 2016, n. 19923 (Rel. Spena)
"Nel concordato preventivo con cessione dei beni non si determina in capo agli organi della procedura il trasferimento della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma esclusivamente dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che l'imprenditore ammesso al concordato conserva il diritto di esercitare in proprio le azioni ed a resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del suo patrimonio."
Precedenti richiamati in sentenza: conforme: Cass. 11520/2010
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 
 
 
 
 

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