Sub art. 165 L.F.
Sul compenso del commissario giudiziale
Cassazione civile, sez. I, 3 agosto 2016, n. 16269 (Rel. Bisogni)
“A seguito della revoca all'ammissione al concordato preventivo ed alla successiva dichiarazione di fallimento la domanda di liquidazione del compenso del Commissario giudiziale ,ove anche previamente proposta e accolta dal giudice concordatario, deve essere riproposta, esaminata e decisa in sede di ammissione al passivo”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)