Sub art. 162 L.F. 
Sull'audizione del debitore in sede fallimentare e concordataria
 
Cassazione civile, sez. I, 30 settembre 2016, n. 19592 (Rel. Scaldaferri)
“Il subprocedimento volto alla pronuncia del fallimento che faccia seguito alla dichiarazione d'inammissibilità della proposta di concordato preventivo s'inquadra in una procedura unitaria caratterizzata dall'intervenuta formalizzazione del rapporto processuale dinanzi al tribunale, il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento, noto al debitore fin dal deposito della domanda di concordato, non richiede, quindi, ulteriori adempimenti procedurali, quali l'audizione personale del debitore, che non è peraltro prescritta dall'art. 162 L.F.“
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 2130/2014;  Cass. 9730/14; Cass. S.U. 1521/13
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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