Sub art. 162 L.F.
Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
 
Cassazione civile, sez. I, 08 settembre 2016, n. 17764 (Rel. Ferro)
“La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell’art. 161, co. 6, L.F. impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.F., ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., nè consente la relativa sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto. Pertanto il cd. decreto di improcedibilità, in particolare ove emanato contestualmente all'ammissione del debitore al concordato preventivo, non implica in sé alcuna definizione negativa dell'istruttoria prefallimentare; con la conseguenza che nessuna valenza preclusiva potrebbe discendere dalla mancata impugnazione di tale riportato decreto.”
Precedenti citati in sentenza:
conformi: Cass. SU 9935/15 e Cass. SU 9936/15;
contra: Cass. 9050/2014
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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