Sub art. 162 L.F.
Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
 
Cassazione civile, sez. VI, 17 agosto 2016, n. 17156 (Rel. Cristiano)
“Gli effetti della sentenza di fallimento decorrono dal momento della sua pubblicazione, ma ciò non toglie che il momento della pronuncia vada identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell' "iter" formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia; ne consegue che il debitore fallendo non può pretendere che la decisione già assunta sia revocata, e che il processo retroceda alla fase dell'istruttoria, a seguito della tardiva presentazione di una domanda di concordato sulla quale il collegio non è più tenuto a pronunciare. (Nel caso di specie, la domanda di concordato preventivo era stata depositata nelle more tra l’udienza in cui giudice delegato aveva riferito della causa al collegio in ordine alla richiesta di fallimento e la data di pubblicazione della sentenza).”
(massima IlCaso.it)
 

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