Sub art. 111 L.F.
Sulla nozione di crediti prededucibili sorti “in occasione” o “in funzione”
 
Cassazione civile, sez. VI, 09 settembre 2016, n. 17911 (Rel. Genovese)
“Nell’ipotesi di concordato preventivo in continuità godono di trattamento preferenziale (cd. prededuzione) i crediti che attengono, sia alla prosecuzione dei contralti pendenti, per il periodo successivo all'ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purché in conformità del piano industriale oggetto dell'approvazione da parte dei creditori e dell'omologazione da parte del Tribunale, in modo che così si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall'impresa in concordato ed il piano approvato.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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