Sub artt. 1 e 161 L.F.
Sull'insussistenza del diritto del debitore ad ottenere un termine per la presentazione di una procedura concorsuale negoziale
 
Cassazione civile, sez. I, 10 agosto 2016, n. 16950 (Rel. Di Virgilio)
"In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non sussiste un diritto del debitore, convocato avanti al giudice, ad ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative (nella specie, la proposta di concordato preventivo), né il relativo diniego da parte del giudice configura una violazione del diritto di difesa, in quanto tali iniziative sono riconducibili all'autonomia privata, il cui esercizio deve essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura fallimentare è tuttora finalizzata." 
Precedenti conformi citai in sentenza: Cass. 23111/2014; Cass. 19214/2009
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

 

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