SEZIONE II

Degli effetti del fallimento per i creditori

Art. 51. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (1). – I. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 48 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 51. Divieto di azioni esecutive individuali.I. Salvo diversa disposizione della legge dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

 

Art. 52. Concorso dei creditori.I. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

II. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.

III. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui al­l’articolo 51 (1).

 

 

(1) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).

NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 5/2006

Art. 52. Concorso dei creditori.I. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

II. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge (1).

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(1) Comma sostituito dall’art. 49 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 52. Concorso dei creditori.I. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

II. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.

 

Art. 53. Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili. – I. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

II. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell’articolo 107 (1).

III. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

 

 

(1) Comma modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 53. Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili.I. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

II. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all’incanto, e determinando le modalità relative.

III. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

 

Art. 54. Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo. – I. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.

II. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

III. L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente (1).

 

 

(1) Comma sostituito dall’art. 50 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 54. Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo.I. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.

II. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

III. L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento (1).

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(1) Corte cost. 19 dicembre 1986, n. 300, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, ove non estende il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro. Corte cost. 20 aprile 1989, n. 204, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, ove estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro. Corte cost. 18 luglio 1989, n. 408, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, ove, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all’art. 275-bis, n. 5, c.c., che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione. Corte cost. 22 dicembre 1989, n. 567, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, in relazione all’art. 1 D.L. n. 26 del 1979, ove non estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria. Corte cost. 28 maggio 2001, n. 162, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, ove non richiama, ai fini dell’estensione del diritto di prelazione agli interessi, l’art. 2749 del codice civile.

 

Art. 55. Effetti del fallimento sui debiti pecuniari. – I. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente.

II. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.

III. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale (1).

 

 

(1) Comma modificato dall’art. 51 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 55. Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.I. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente (1).

II. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.

III. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 95 e 113. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.

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(1) Corte cost. 19 dicembre 1986, n. 300, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, ove non estende il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro. Corte cost. 20 aprile 1989, n. 204, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, ove estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro. Corte cost. 18 luglio 1989, n. 408, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, ove, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all’art. 275-bis, n. 5, c.c., che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione. Corte cost. 22 dicembre 1989, n. 567, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, ove non estende la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria.

 

Art. 56. Compensazione in sede di fallimento.I. I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

II. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore.

Art. 57. Crediti infruttiferi. – I. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l’intiera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all’anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

Art. 58. Obbligazioni e titoli di debito (1). – I. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 52 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 58. Obbligazioni.I. Le obbligazioni emesse dalle società per azioni si valutano al prezzo nominale detratti i rimborsi.

II. Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con somma superiore al prezzo nominale, sono valutate nell’importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell’interesse composto del cinque per cento, l’ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si può in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo nominale, detratto ciò che è stato pagato a titolo di rimborso di capitale.

 

Art. 59. Crediti non pecuniari.I. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento (1).

 

 

(1) Corte cost. 19 dicembre 1986, n. 300, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dall’arti­colo richiamato dall’art. 169 del decreto, ove esclude le rivendicazioni dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo. Corte cost. 20 aprile 1989, n. 204, ha dichiarato l’ille­gittimità cost. dell’articolo, anche in relazione all’art. 429, terzo comma, c.p.c., ove non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all’apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo. Corte cost. 22 dicembre 1989, n. 567, ha dichiarato l’illegittimità cost. dell’articolo, in relazione all’art. 1 D.L. n. 26 del 1979, ove non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva.

Art. 60. Rendita perpetua e rendita vitalizia.I. Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell’articolo 1866 del codice civile.

II. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.

Art. 61. Creditore di più coobbligati solidali.I. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

II. Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito.

Art. 62. Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto. – I. Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.

II. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.

III. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

Art. 63. Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia.I. Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d’ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

II. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

 

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