Sub art. 173 L.F. 
Sul compimento di atti in frode ai creditori
 
Cassazione civile, sez. I, 05 maggio 2016, n. 9027
“La valutazione degli atti in frode ai sensi dell’art. 173 L.F. non può prescindere dall'accertamento del dolo del proponente, consistente anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori.  La fraudolenza degli atti posti in essere dal debitore, pur implicando una potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori, non per questo assume rilievo, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, solo ove l'inganno dei creditori si sia effettivamente realizzato e si possa quindi dimostrare che, in concreto, i creditori medesimi hanno espresso il loro voto in base ad una falsa rappresentazione della realtà. Quel che rileva è infatti il comportamento fraudolento del debitore, non l'effettiva consumazione della frode.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 3543/2014; Cass. 9050/2014; Cass. 10778/2014; Cass. 14552/2014; Cass. S.U. 1521/2013;  Cass. 23387/2013; Cass. 13817/2011; Cass. 17038/2011; Cass. 19506/2008 
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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