Sub art. 168 L.F.
Sul divieto di pagamento dei creditori anteriori
 
Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2016, n. 7066
“Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva non comporta, in via automatica, l'inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione nonché se, in ogni caso, la violazione della regola della par condicio sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato.”
(Principio di diritto enunciato)
 

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