Sub artt. 160 e 182 ter L.F.
Sul classamento dei creditori
Sul pagamento dilazionato o ridotto dei creditori prelatizi e sul relativo diritto di voto
Sull’intangibilità del debito IVA e dei suoi accessori
Cassazione civile, sez. I, 04 maggio 2016, n. 8804
“In concordato preventivo alcun creditore prelatizio può risultare soddisfatto parzialmente in difetto di una giustificata configurazione dello scenario alternativo e non peggiorativo dell'ipotesi liquidatoria di cui all’art. 160 co. 2 L.F., che impone altresì il rispetto della sequenza progressiva nel soddisfacimento delle cause di prelazione , anche rispetto ai crediti per accessori IVA , da appostarsi almeno in una delle classi residuali ove confezionate ovvero in un apposito raggruppamento omogeneo, così da conferire al loro rispettivo titolare il diritto di voto” (nella specie la proposta concordataria, associata ad un sub-procedimento ex art. 182 ter L.F., non aveva previsto, peraltro in assenza di relazione ex art. 160, co. 2, L.F., alcuna soddisfazione per i crediti privilegiati relativi a sanzioni ed interessi IVA, pur offrendo una percentuale di pagamento ai creditori chirografari).”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 11423/2014
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)