Sub art. 111 L.F.
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile, sez. I, 21 aprile 2016, n. 8091
“Il credito del professionista per prestazioni  rese  in giudizi  già  pendenti al   momento  della domanda  di  ammissione   al concordato  preventivo in  virtù  di  incarichi  precedentemente  conferiti  e  riguardante  crediti poi fatti  valere  nei  confronti  della  società  fallita  va  soddisfatto  in prededuzione  nel  successivo fallimento,  ove  ne  emerga,  nell'ambito dell'accertamento previsto  dall’art. 111 bis L.F., l'adeguatezza funzionale agli interessi della massa.
Infatti,  l’ art.  111,  comma  2, L.F., norma di portata generale e priva di restrizioni, allo scopo di incentivare  il  ricorso  alle  procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per  i  quali  sussiste  il  necessario collegamento occasionale o  funzionale  con  la  procedura concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi  della procedura,  ma  anche  con  riguardo  alla  circostanza  che  il pagamento del  credito, ancorché  avente  natura  concorsuale,  risponda  agli  scopi della  procedura  stessa,  per  i  vantaggi che   reca   in   termini   di   accrescimento dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione  degli  organi  della procedura.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 19013/2014
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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