Sub art. 69 bis L.F.
Sulla consecutio tra procedure concorsuali
 
Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2016, n. 9996
"La consecutio fra procedure, ove afferente la stessa crisi d’impresa, sussiste anche qualora sia intercorso uno iato temporale tra le stesse. La prova al riguardo può essere offerta anche attraverso l’acquisizione di materiale probatorio quale formatosi anche in altri giudizi come quelli di impugnazione delle sentenze di diniego di c.p. e di fallimento.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 18437/2010; Cass. 6019/2003
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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