Sub art. 172 L.F.
Sui compiti riservati al commissario giudiziale
 
Cassazione penale, sez. V,  21 marzo 2016, n. 11921
“L'art. 172, co. 1, L.F. obbliga esclusivamente il commissario giudiziale a redigere l'inventario del patrimonio del debitore nonché a stilare una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato, ed infine sulle garanzie offerte ai creditori. Pertanto non è compito del commissario effettuare prognosi di rilevanza penale, tenuto anche conto che detta relazione vie trasmessa al P.M. (Nella specie, antecedente la novella dell’art. 165 L.F. ex d.l. 83/15, conv. in l. 132/15, il commissario nella sua relazione aveva tra l’altro sottolineato tutti i rischi che potevano essere insiti in un particolare contratto di business partnership stipulato dal debitore e pertanto è stata esclusa la sua responsabilità penale).”  
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 
 
 
 
 

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