Sub art. 161 L.F.
Sulla proponibilità di una nuova domanda di concordato preventivo ex art. 161 co. 1 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277
“In pendenza dell’udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità della domanda ex art. 161, co. 6, L.F.  ovvero per l’esame di eventuali istanze di fallimento, il debitore può presentare una nuova domanda di concordato, ex art. 161, co. 1, L.F., dalla quale si desuma la rinuncia a quella con riserva precedente, sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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