Sub art. 69 bis L.F.
Sul principio di consecuzione tra le procedure e sul regime applicabile in materia di revocatoria
 
Cassazione civile, sez. I, 29 marzo 2016, n. 6045
“Il principio di consecuzione delle procedure fa sì che ove al concordato segua il fallimento, la sequenza dà luogo in ogni caso a una procedura unitaria, sebbene articolata in più fasi, che ha inizio con la prima ove anche caratterizzata dal solo stato di crisi. Codesta unitarietà non recede ove sussista uno iato temporale nella successione dei procedimenti, essendo infine manifestazione di un'unica crisi d'impresa. Conseguentemente, è alla anteriore procedura di concordato e non a quella successiva di fallimento che deve farsi riferimento per individuare la disciplina applicabile alle azioni revocatorie ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 30 del 2005.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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