Sub art. 67 L.F. 
Sulla valutazione giudiziale dell’idoneità del piano attestato
 
Cassazione penale, sez. V, 03 marzo 2016, n. 8926
“Le condotte distrattive poste in essere dagli amministratori della fallita società in esecuzione di un piano di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. “d” L.F. redatto in fase precedenza non escludono la configurabilità del reato qualora, secondo la valutazione di congruenza e fattibilità operata dal giudice penale (come dal giudice civile in caso di successivo fallimento rispetto all’esenzione da revocatoria di cui all’art. 67 L.F.), il piano attestato non apparisse idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.” (Nella specie il piano, redatto in fretta e furia nella fase dell’istruttoria prefallimentare, era risultato strumentalmente destinato a “proteggere” attività negoziali che, per essere svolte in un momento di crisi dell’impresa, si appalesavano idonee a distogliere il relativo  patrimonio dalla finalità tipica di garanzia dei creditori ).”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)