Sub artt. 173 e 182 quinquies
Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode
 
Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3324
“Pur in presenza dell’art. 182 quinquies, co.5, L.F, i pagamenti di crediti anteriori in difetto di autorizzazione del giudice non comportano l'automatica revoca, ai sensi della L.F., art. 173, u.c., dell'ammissione alla procedura la quale consegue solo all'accertamento che tali pagamenti siano diretti a frodare le ragioni dei creditori in quanto, per il loro disvalore oggettivo (che è ciò che connota tale tipologia di atti in frode), pregiudicano le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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