Sub art. 173 L.F.
Sui pagamenti di crediti  anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode
 
Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 2016,  n. 3409
“Gli atti di frode, rilevanti ex art. 173, co.1, L.F.,  sono solo quelli caratterizzati dalla sussistenza di due requisiti, uno oggettivo e l’altro soggettivo: a) l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale; b) il carattere doloso di detta divergenza, quale volontarietà del fatto. Ogni diversa lettura al riguardo rischia di reintrodurre in sede concordataria quel giudizio di meritevolezza che la riforma ha deliberatamente escluso (nella specie la Corte ha cassato la decisione dei giudici di merito che avevano  ritenuto atti in frode la scoperta da parte del commissario dell’avvenuto incasso di titoli antecedentemente scontati presso istituti bancari, scaduti dopo la presentazione della domanda di concordato e pagati dai terzi debitori).”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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