Sub art. 173 L.F. 
Sulla dichiarazione di fallimento a seguito di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato
 
Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2016, n. 3813
“Il procedimento di revoca ex art. 173 L.F. di un concordato preventivo con conseguente dichiarazione di fallimento è un procedimento unitario nel quale l’accertamento del tribunale e il diritto di difesa del debitore attengono ad una fattispecie più complessa di quella della sola revocabilità dell’ammissione del concordato, in quanto la revoca costituisce uno dei presupposti della dichiarazione di fallimento.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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