Sub art. 160 L.F. 
Sul pagamento dilazionato o ridotto dei creditori prelatizi e sul relativo diritto di voto
 
Cassazione civile, sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3482
“Nel concordato preventivo la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati. Ne consegue che l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, la cui quantificazione, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, comma 3 L.F., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, comma 2 L.F., tenendo conto del contenuto della proposta, del regime degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 L.F., degli eventuali interessi offerti ai creditori ed infine dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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