Sub artt. 137, 138, 140 e 186 L.F.
Sulla ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
 
Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2016, n. 509
 
“Il principio secondo cui ai sensi dell’art. 140 co. 3 lf i creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso in base al concordato risolto o annullato, è applicabile in via analogica al concordato preventivo risolto cui poi segua la sentenza dichiarativa di fallimento. Tale principio deve comunque interpretarsi nel senso che detti pagamenti non debbono comunque appalesarsi estranei alle finalità dell'istituto concordatario in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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