Sulla legittimità costituzionale dell’art. 160 L.F.
 
Cassazione civile, sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 21286
 
“Alla società che ha cessato la propria attività di impresa, tanto da essersi cancellata dal Registro delle Imprese, l'accesso alla procedura di concordato preventivo è precluso ipso facto, atteso il venir meno il bene (l’impresa) al cui risanamento il concordato tende. Va escluso, per altro verso, che l'attività di impresa si trasferisca in capo ai soci, che sono successori a titolo particolare della società unicamente nei rapporti obbligatori attivi e passivi che sopravvivono all'estinzione della società.
Né può porsi un profilo di incostituzionalità dell’art. 160 L. Fall.  rispetto all’art. 10 L. Fall.  per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., atteso che la procedura fallimentare, a differenza di quella di concordato, non tende alla risoluzione della crisi di impresa, ma ha mere finalità liquidatorie, nel rispetto della par condicio. Non può dunque ravvisarsi alcuna disparità di trattamento nel fatto che, ai sensi della L. Fall., art. 10, l'impresa cancellata, pur non potendo più richiedere l'ammissione al concordato, possa comunque essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione.”
(massima redazionale)
 
 
 
 

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