Sul giudizio di revoca del concordato
Cassazione civile, sez. I, 10 settembre 2015, n. 17905
“La valutazione sottesa alla revoca dell'ammissione al concordato per l'occultamento di dati rilevanti ai fini della valutazione della convenienza della proposta sottoposta ai creditori, compete al Tribunale non sovrapponendosi, detta valutazione, a quella riservata ai creditori”.
(massima redazionale)