Sull’audizione del debitore tanto in sede fallimentare che concordataria
 
Cassazione civile, sez. I, 03 settembre 2015, n. 17521
 
“La presenza del debitore all'udienza prefallimentare è sufficiente a garantire il diritto di difesa nell’intero procedimento concorsuale. Pertanto l'audizione del debitore medesimo, prevista dalla L. Fall., art. 162, comma 2, - nella formulazione introdotta con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 - non è necessaria quando l'istanza di ammissione al concordato preventivo si inserisca nell'ambito di un procedimento prefallimentare in cui il debitore sia già stato sentito anche in relazione alla proposta di concordato”.
(massima redazionale)
 
 
 
 

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