Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile, sez. I, 10 settembre 2015, n. 17907
 
“La prededuzione non solo deve essere riconosciuta al credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo, ma anche al credito dei professionisti che abbiano prestato la loro opera per il risanamento dell'impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, purché le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti. Inoltre, quando si tratti di attività giudiziaria svolta in favore dell'imprenditore ammesso al concordato, se ne deve presumere l'occasionale funzionalità alla procedura, a meno che non se ne dimostri la concreta dannosità per i creditori, o perché destinata a favorire un illecito interesse personale del debitore, in conflitto appunto con i creditori, o perché inadempiente ai doveri di diligenza nei confronti dello stesso debitore assistito. Analogamente deve ritenersi per l'attività stragiudiziale, in particolare quando si tratti della stipulazione di contratti destinati alla lecita gestione dei beni del debitore concordatario”.
(massima redazionale)
 
 
 
 

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