Sul privilegio dell’impresa artigiana
Cassazione civile,  sez. III, 14 luglio 2015, n. 14642
“Ai fini del riconoscimento del privilegio al credito vantato da impresa artigiana, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., n. 5, occorre la preminenza del "fattore lavoro" sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell'impresa, che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa e con la natura del bene prodotto o del servizio reso.”
 
(www.iusexplorer.it)
 
 
 
 

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