Sulla relazione giurata del professionista
 
Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 2015, n. 5107
 
“La relazione giurata del professionista ex art. 160, co. 2, l.f. è manifestamente inadeguata allorché non consente di individuare il ricavato in caso di liquidazione, sia per l'estrema prudenza nelle valutazioni, sia perché basata su una stima atomistica dei singoli beni senza la valutazione del complesso aziendale funzionante ovvero allorché priva di ogni valutazione in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando così totalmente ignorata una parte del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione. La predetta indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, non afferisce l’aspetto delle convenienza ma è  contraria alla ratio legis e da luogo pertanto ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura,  risultando quindi sindacabile dal giudice”.
 
(massima redazionale)
 
 
 
 
 

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