Sul professionista presentatore
 
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2015, n. 5524
 
“L'attività professionale  di  consulenza funzionale alla predisposizione e la presentazione  di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. non deve essere  svolta  necessariamente da un  iscritto ad un apposito albo, il quale, quindi, effettuando comunque un’attività professionale in forza di contratto non invalido ex art. 2231 c.c., ha diritto al riconoscimento del compenso (nella specie richiesto in via  privilegiata)”.
 
(massima redazionale)
 
 
 

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