Sul controllo di legittimità demandato al giudice e quello di merito riservato ai creditori
 
Cassazione civile, sez. I, 17 marzo 2015, n. 5265
 
“Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti”.
 
(massima redazionale)
 
 
 

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