Sul professionista attestatore
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2015, n. 5524
“L'attività professionale di consulenza funzionale alla predisposizione e la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. non deve essere svolta obbligatoriamente da un iscritto ad un apposito albo, mentre tale requisito è richiesto per il professionista designato dal debitore per attestare la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali, figura, quest'ultima, distinta dalla prima in ragione anche del requisito della terzietà e del fatto che il suo incarico è necessariamente successivo”.
(massima redazionale)