Sul professionista attestatore
 
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2015, n. 5524
 
“L'attività professionale  di  consulenza funzionale alla predisposizione e la presentazione  di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. non deve essere  svolta obbligatoriamente da un  iscritto ad un apposito albo, mentre tale requisito è richiesto per il professionista designato dal debitore per attestare la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali, figura, quest'ultima, distinta dalla prima in ragione anche del requisito della terzietà e del fatto che il suo incarico è necessariamente successivo”.
 
(massima redazionale)
 
 
 

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